Monday 25 January 2010

La Francia vieta il burqa, ed in Sicilia?

Dalle anticipazioni sulle conclusioni dell’apposita commissione di studio presieduta dal deputato comunista M. André Gerin, sembra che in Francia si stia andando verso la creazione di una legislazione che imponga il divieto di uso di indumenti atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, come il burqa, la niqab o il chador, nei luoghi pubblici come scuole, università, metropolitane, treni, ma non in tutti gli spazi pubblici.

Ed in Sicilia?

In Sicilia buona parte della legislazione sull’ordine pubblico è di competenza della Repubblica Italiana, la quale ha “celebremente legiferato” sull’argomento già quasi 35 anni fa, nel primo comma dell’art. 5 della legge n. 152 del 1975, “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico“, redatta dall’allora Ministro della Giustizia, il Sig. Oronzo Reale, che nel testo vigente riporta:
“È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.”

I due commi seguenti raccomandano poi punizioni non da poco per i contravventori:

“Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza.”

Esisterebbe poi ancora l’art. 85 del R.D., il “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“, il famigerato TULPS di Mussoliniana memoria, che proibirebbe a chiunque di andare in giro con maschere di qualsivoglia tipo.

A questo punto sembrerebbe pacifico dedurre che in Sicilia, come nel resto della Repubblica Italiana, indossare in luoghi pubblici indumenti come il burqa o il niqab che rendono difficoltoso, se non impossibile, il riconoscimento della persona dovrebbe essere già vietato.

In realtà non è del tutto così, infatti, negli anni, la giurisprudenza Italiana si è orientata a considerare l’utilizzo del burqa come una espressione di carattere religioso o culturale, da cui nasce un possibile giustificato motivo per la persona che lo indossa, vedi ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, 19 Giugno 2008, n. 3076, per il quale burqa e niqab et similia non solo non possono venire considerate come maschere, ma anzi possono rimanere vietati soltanto nel corso di manifestazioni pubbliche.

Non si può andare quindi ad uno sciopero od ad assistere ad una partita in burqa o niqab, come non ci si dovrebbe poter recare in passamontagna o balaclava, ma sorprendentemente sembrerebbe che ci si possa andare in aeroporto, posto che chi lo indossa si tolga tali indumenti al momento dell’identificazione!

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