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Sunday, 15 December 2013

Dove finisce il gettito dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco?

Ho proposto la seguente bozza di interrogazione parlamentare sulla "addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili" a 4 parlamentari del M5S:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
- Per sapere
 - premesso che:
Ogni volta che un passeggero si imbarca su un aereo negli aeroporti italiani, questi deve versare 6 Euro e 50 centesimi che finiscono nel
la cosiddetta "addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili", quella che i passeggeri trovano descritta dai vettori nei loro biglietti aerei come "HB - Tassa Comunale". Questi 6.50 Euro sono così determinati:
- 1.00 Euro dal comma 11 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 1.00 Euro dal comma 2 dell'articolo 6-quater della Legge 31 marzo 2005, n. 43;
- 0.50 Euro dal comma 1329 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 2.00 Euro dall'allegato della Legge 27 ottobre 2008, n. 166;
- 2.00 Euro dal comma 75 dell’articolo 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
ENAC ci informa che 73.075.007 di passeggeri sono partiti dagli aeroporti italiani nel 2012, ci dovremmo quindi aspettare un gettito da questa cosiddetta "Tassa Comunale" di quasi 328.837.531 milioni di Euro (e 50 centesimi) per il 2012, ipotizzando simili livelli di traffico aereo civile e stante l'incremento di 2 Euro a partire dal 1 Luglio del 2013, di circa 400 milioni di Euro nel 2013 e di oltre 475 milioni di Euro per il 2014.
Il comma 11 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 prevedeva nella sua forma originale che il 20% di questo gettito eccedente i primi 30 milioni di Euro raccolti venisse ripartito a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti. Successivamente la Legge 31 marzo 2005, n. 43 ha innalzato il gettito oggetto di ripartizione a favore di tali comuni al 40% della parte dell'addizionale la cui destinazione non sia altrimenti specificata.
Si intende chiedere se il Governo:
1) sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
2) se esistano rendiconti consultabili pubblicamente che sin dall'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2003, n. 350:
- elenchi le somme raccolte dalla "addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili",
- elenchi la destinazione delle somme raccolte dalla "addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili",
- elenchi per ogni comune la percentuale della ripartazione ad essi destinata;
3) e di come e quando le parti a loro spettanti siano state effettivamente ripartite ai comuni interessati;
4) In maniera specifica si intende chiedere a quanto ammonti il gettito per gli anni 2011 e 2012, e se le somme spettanti ai comuni interessati siano effettivamente state ripartite, e nel caso queste non fossero state ancora erogate, quale ne sia la ragione e come il governo intenda porvi rimedio.

Addizionale comunale sui diritti d'imbarco

Una delle tasse aeroportuali che si pagano in Italia quando si comprano i biglietti aerei é l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, impropriamente chiamata "Tassa Comunale", impropriamente perché il gettito di tale tributo ritorna soltanto in minima parte ai Comuni sedi di sedime aeroportuale.
Questa addizionale comunale sui diritti d'imbarco viene generalmente identificata sulla documentazione relativa ai biglietti aerei con la sigla "HB - Tassa Comunale", e dal 1 Luglio é passata da €4,50 ad imbarco di passeggero a ben €6,50.
Questi 6,50 Euro vengono determinati dai seguenti interventi legislativi succedutisi negli ultimi 10 anni:

  • 1.00 Euro dal comma 11 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  • 1.00 Euro dal comma 2 dell'articolo 6-quater della Legge 31 marzo 2005, n. 43;
  • 0.50 Euro dal comma 1329 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • 2.00 Euro dall'allegato della Legge 27 ottobre 2008, n. 166;
  • 2.00 Euro dal comma 75 dell’articolo 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
In dettaglio:
1 Euro viene dall’articolo 2, comma 11, della Legge 24 dicembre 2003, n.350 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"

11. Per l'anno 2004 e' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:
percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

1 Euro viene dall’articolo 6-quater, comma 2, del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n.7 "Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione." convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43

Art. 6-quater. (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili) - 1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
b) alla lettera b), le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di un euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

50 centesimi di Euro dal comma 1329 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)."

1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2 Euro dall'allegato modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Legge 28 Agosto 2008 N. 134 nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi"

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "di un euro a passeggero" sono sostituite dalle seguenti: "di tre euro a passeggero".
Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater e' sostituito dal seguente:
"3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo aeroporto".

2 Euro vengono dall’articolo 4, comma 75, della Legge 28 giugno 2012 , n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita."


75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2.
Qui i citati comma 48, 49 e 50 dell'articolo 2:

48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».

Tuesday, 15 May 2012

Dal vaso di Pandora dell'IVIE: e se la Council Tax viene pagata da un inquilino?


Nell'ipotesi, ancora non confermata, che la Council Tax (nel seguito CT) possa essere portata a credito d'imposta per il pagamento dell'IVIE, cosa succederà se la CT viene pagata da un inquilino?

A mio avviso questa della responsabilità del pagamento della council tax apre un altro vaso di Pandora (i Britannici direbbero qui "can of worms").
La legge Britannica sul punto è chiarissima, la responsabilità cade a cascata su una serie di figure individuate da Local Government Finance Act 1992, s 6(2). Il semplice proprietario non residente è responsabile soltanto come ultima sponte ("he is the owner of the dwelling", riportato dal paragrafo (f) della sottosezione (2)), usualmente quando la proprietà è sfitta (anche soltanto per 1 giorno).
Il fatto che un proprietario decida autonomamente di pagare di sua sponte la CT, ricaricandola o meno sull'affitto dell'inquilino, non cambia il punto che secondo la legislazione Britannica, esso non sia direttamente responsabile per il pagamento della CT, in quei giorni in cui uno o più inquilini siano residenti nell'immobile. Devo aggiungere che da quella che è la mia comprensione dell'argomento, il proprietario non è responsabile in solido nemmeno se un inquilino residente manchi di pagare la CT (al massimo, dovrà dimostrare di non essere stato residente in quei giorni, e che lo sia stato l'inquilino, in genere dovrebbe bastare il contratto d'affitto).
D'altro canto, l'agenzia delle entrate Britannica, la HMRC, è chiarissima nel presentare la CT come una tassa patrimoniale ("It is a property based tax", "The council tax is a tax on property", vedi ), per cui dovrebbe sorgere almeno il dubbio che il legislatore Britannico abbia inteso apporre la responsabilità del pagamento all'inquilino residente, piuttosto che al proprietario, in fuzione di sostituto d'imposta nei confronti del proprietario stesso, almeno per una qualche porzione del tributo in questione, e che abbia evitato il trasferimento a cascata di responsabilità in caso di mancato pagamento da parte dell'inquilino per incentivare i proprietari a scegliere di proporre i propri immobili nel mercato delle locazioni.
Parlavo di vaso di Pandora perché ovviamente non è chiaro chi deve decidere se l'inquilino sia o meno sostituto d'imposta, anche soltanto parzialmente, e nell'impossibilità di differenziare tra parte patrimoniale e parte non patrimoniale della CT, se sia effettivamente lecito portare a credito d'imposta l'intero addebito della CT, anche se legalmente o praticamente responsabilità dall'inquilino, chiunque sia che abbia effettivamente pagato il tributo in questione.

Wednesday, 2 May 2012

IVIE nel Regno Unito

Nel Regno Unito non esiste il Catasto, o almeno non esiste con quel nome. I diritti di proprietà sono generalmente, ma non sempre, registrati nei Land Registry (e ce ne sono 3, uno per l'Inghilterra e il Galles, uno per la Scozia, e l'altro per l'Irlanda del Nord), mentre le valutazioni degli immobili o dei terreni per conto del governo, che li usa per ragioni fiscali e per le prestazioni sociali, vengono effettuate dalla VOA (Valuation Office Agency), che è un'agenzia della HMRC, l'agenzia delle entrate britannica.

La valutazioni della VOA sono ferme ai valori del 1 Aprile 1991 in Inghilterra, e del 1 Aprile 2003 in Galles. La discrepanza è dovuta al fatto che la Council Tax si paga sulla base di queste valutazioni, e dopo aver visto gli effetti della rivalutazione effettuata in Galles, i politici si sono resi conto che chiunque si renda responsabile di una rivalutazione in Inghilterra, molto probabilmente straperderà le successive elezioni nazionali, e quindi procrastinano.

Usando le valutazioni della VOA, l'IVIE verrebbe a costare molto di più a chi possiede immobili in Galles rispetto a chi li possiede in Inghilterra. La ragione, oltre ai 12 anni intercorsi tra le 2 valutazioni, è che il 1991 è anche coinciso con il precedente crack del mercato immobiliare, per cui le valutazioni sono veramente basse, sia rispetto ai trend storici, sia rispetto ai valori odierni. Per fare che un esempio, gli appartamenti da 200m2 a Mayfair che passano di mano per 8-10 milioni di sterline, saranno valutati probabilmente 200-300 mila sterline.

Questo premesso, se la Council tax venisse considerata come detraibile (e non possiamo esserne assolutamente certi, perché è una tassa, non un'imposta, ed include il pagamento di servizi come la gestione dei rifiuti), ed utilizzando le valutazioni della VOA, praticamente l'IVIE per immobili in Inghilterra non dovrebbe pagarla nessuno o quasi.

Il motivo è quello che rispetto alle valutazioni della VOA, la CT generalmente ben più elevata dello 0.76%.

In dettaglio, ai fini della valutazione della CT, in Inghilterra gli immobili vengono divisi in 8 bande. Ho fatto i conti, e con gli importi medi della CT, le prime 7 bande sono tutte più care dell'IVIE (fatto 100, si va dal 559% della banda A, al 115% della banda G).

Caveat: i conti li ho fatti sugli importi medi della CT, che però vengono decise a livello locale, e variano molto. A Wandsworth, che è l'ente locale con la CT più bassa (quindi il caso limite peggiore per quanto riguarda la detraibilità per l'IVIE), le prime 5 bande mi vengono più care dell'IVIE, la sesta banda meno cara ma di centesimi, quindi dentro la franchiga di 200 Euro, e per la settima banda (G) mi veniva un'IVIE di 825 Euro.

Per quanto riguarda l'ottava banda (H), nel caso medio generale mi venivano in franchigia immobili fino ad una valutazione VOA da £355 mila, ma ovviamente andrebbe visto caso per caso, perché dipende dall'importo della CT in una determinata località.

A questo punto val la pena di ripetermi: facendo delle prove, più sopra maggiori dettagli, praticamente mi viene che, se si verificano 2 ipotesi tutto sommato abbastanza ragionevoli (Concil Tax considerata detraibile, e valutazioni della VOA utilizzate per calcolare l'IVIE), l'IVIE sugli immobili in Inghilterra, tranne casi limite, non la dovrà pagare praticamente nessuno (le uniche eccezioni sono alcuni immobili in banda H, che comunque valgono generalmente svariati milioni di Euro, ed alcuni immobili in banda G in quelle, poche, zone dove la Council Tax è molto bassa).

Nella generalità dei casi, immobili dalla banda A alla F non dovrebbero pagare, quasi tutti quelli in banda G nemmeno, e probabilmente qualcuno in banda H se la potrebbe pure scampare (sempre con le 2 ipotesi di cui sopra).

Ad ogni modo, calcolata sulle valutazioni della VOA, l'IVIE per gli immobili in banda G o H è praticamente il 10% o meno rispetto a quella calcolabile dai valori di mercato! E con "praticamente il 10% o meno" intendo scontata almeno del 90% (cioé stile 1000 Euro invece di 10 mila Euro). 

Il punto principale diventa quindi capire se l'AdE riterrà "catastali" le valutazioni della VOA (che sono quelle utilizzate per fini fiscali nel Regno Unito), e se riterrà un tributo patrimoniale la Council Tax. 

Devo ammettere che comunque a mio parere l'IVIE mi appare come un vespaio di potenziali incostituzionalità

Qualche giorno fa a pranzo discutevo con un collega italiano di una terza persona, residente nella Repubblica Italiana, che ha un portafoglio immobiliare di 21 unità, tutte in Inghilterra, tutte in fascia A, B o C. Con l'interpretazione di cui sopra, questa persona praticamente non dovrebbe pagare un copeco di IVIE, mentre ad esempio potrebbe doverla pagare il tunisino residente nella Repubblica Italiana, magari in affitto in un tugurio nel Bel Paese, che possegga un immobile dal valore di poche decine di migliaia di Euro in un sobborgo di Tunisi. Non credo sia moralmente e costituzionalmente sostenibile un tributo che permetta scenari simili.

Thursday, 10 December 2009

Ma i tributi sugli immobili sono una follia?

La Banca d'Italia stima che il sistema paese Italia abbia accumulato dal dopoguerra ad oggi qualcosa come 9000 miliardi di Euro di ricchezza (circa 150 mila Euro per residente).

D'altro canto, il sistema paese produce spannometricamente 1500 miliardi di Euro l'anno, con un debito pubblico prossimo ai 1650 miliardi di Euro, che comporteranno per il 2009 il pagamento di interessi per la bellezza di quasi 81 miliardi di Euro (tasso medio corrente circa 4.9%).

A me sembra ovvio che se gli Italiani hanno in tasca (perlopiù sopra la testa) 9000 miliardi di Euro, pagarne 81 solo per mantenere il debito pubblico al livello corrente estraendoli perlopiù dalle tasche dei lavoratori non mi sembra sensato.

Che poi:
- se gli Italiani hanno 9000 miliardi, una delle ragioni è certamente quella che tante politiche adottate da tanti governi in questi 60 anni hanno funzionato, gli interventi che hanno causato il debito pubblico hanno avuto effetti moltiplicativi benefici.

- quello che non ha funzionato è stata l'incapacità della politica a spiegare agli Italiani, guardate, abbiamo esagerato con il debito (non mi dilungo sulle cause, ma c'è solo l'imbarazzo della scelta), ci troviamo in crisi di liquidità, se non rimettiamo a posto la baracca, non si cresce più, c'è da fare sacrifici (e non parlo di 50 Euro una tantum, che se lo rileggo ancora mi tocca buttarmi sul pavimento).

- fondamentalmente, gli immobili hanno valore perchè si fanno investimenti alle infrastrutture che li servono. Probabilmente 20 milioni di Euro spesi all'aereoporto di Trapani conservativamente aumentano il valore degli immobili a Trapani del 10% (è un caso limite, perchè erano gli immobili meno cari del sistema paese, mentre fino dagli anni '70 al 2004 gli investimenti infrastrutturali in zona erano stati praticamente nulli, ma il meccanismo è quello).

- le infrastrutture che servono gli immobili (strade, ferrovie, aereoporti, illuminazione, parchi, parcheggi, acqua, fognature, gestione dei rifiuti, produzione dell'energia, trasporto dell'energia, ospedali, stadi, piscine, scuole, telecomunicazioni, forze dell'ordine, vigili del fuoco) vanno costruite, aggiornate, mantenute, usate, e per tutto questo costa. Alcune di queste cose ha senso farle pagare perlopiù agli utilizzatori diretti, altre le devono pagare tutti (ospedali, polizia).

Ora tutte queste cose non determinano parte del valore di un immobile? Se cercassero di venderci una villa come quella di Berlusconi in Sardegna, ma a Mogadiscio, e ci dicessero che tra i vantaggi avremmo quello di non dovere pagare l'ICI, non ci metteremmo a ridere?

Adattato da una risposta su ILI.