Sunday 15 December 2013

Addizionale comunale sui diritti d'imbarco

Una delle tasse aeroportuali che si pagano in Italia quando si comprano i biglietti aerei é l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, impropriamente chiamata "Tassa Comunale", impropriamente perché il gettito di tale tributo ritorna soltanto in minima parte ai Comuni sedi di sedime aeroportuale.
Questa addizionale comunale sui diritti d'imbarco viene generalmente identificata sulla documentazione relativa ai biglietti aerei con la sigla "HB - Tassa Comunale", e dal 1 Luglio é passata da €4,50 ad imbarco di passeggero a ben €6,50.
Questi 6,50 Euro vengono determinati dai seguenti interventi legislativi succedutisi negli ultimi 10 anni:

  • 1.00 Euro dal comma 11 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  • 1.00 Euro dal comma 2 dell'articolo 6-quater della Legge 31 marzo 2005, n. 43;
  • 0.50 Euro dal comma 1329 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • 2.00 Euro dall'allegato della Legge 27 ottobre 2008, n. 166;
  • 2.00 Euro dal comma 75 dell’articolo 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
In dettaglio:
1 Euro viene dall’articolo 2, comma 11, della Legge 24 dicembre 2003, n.350 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"

11. Per l'anno 2004 e' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:
percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

1 Euro viene dall’articolo 6-quater, comma 2, del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n.7 "Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione." convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43

Art. 6-quater. (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili) - 1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";
b) alla lettera b), le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di un euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

50 centesimi di Euro dal comma 1329 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)."

1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2 Euro dall'allegato modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Legge 28 Agosto 2008 N. 134 nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi"

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "di un euro a passeggero" sono sostituite dalle seguenti: "di tre euro a passeggero".
Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater e' sostituito dal seguente:
"3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo aeroporto".

2 Euro vengono dall’articolo 4, comma 75, della Legge 28 giugno 2012 , n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita."


75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2.
Qui i citati comma 48, 49 e 50 dell'articolo 2:

48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».

3 comments:

Anonymous said...

in totale sono 5 euro con l'ultimo incremento di 2 euro

Anonymous said...

non 6,5 euro

Alessandro Riolo said...

No, sono €6,50. Puoi controllare in tutti i tariffari degli aeroporti italiani, liberamente disponibili al pubblico.

Questo ad esempio è quello di Palermo Punta Raisi: http://www.gesap.it/upload/file/TARIFFE%20APT/Tariffario%202015%20(agg.%2001.07.2015).pdf


Anzi, dato che poi bisogna pagarci pure l'IVA al 10% (nel dettaglio dei biglietti è indicata, con il codice FN), in realtà diventano €7.15 IVA inclusa.

Questo poi tranne che a Roma, sia Ciampino che Fiumicino, dove si sono inventati un'ulteriore addizionale di 1 Euro in più, per cui arriva a €7,50 + IVA, in totale €8,25, per chi si volesse imbarcare negli aeroporti romani.